Informazioni Professionali
Si
riporta di seguito il testo dell'art.
17 del Codice Deontologico Forense approvato nella seduta del
C.N.F. del 26.10.2002 che regola espressamente le modalità di
divulgazione delle informazioni sull'esercizio della professione.
Art.
17
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del
decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
1. Quanto ai mezzi di informazione
a) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta
a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori
e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l'aggiornamento delle
leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'art. 18 del codice
deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (internet) purché propri dell'avvocato
o di studi legali associati, nei limiti dell'informazione, e previa segnalazione
al consiglio dell'ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l'avvocato è tenuto
a procedere alla segnalazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza entro
120 giorni.
b)
Devono considerarsi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici;
- i giornali e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli
o carta da lettere, volantini a collettività o a soggetti indeterminati,
nelle cassette della posta o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione
in locali, o sotto i parabrezza delle auto, negli ospedali, nelle carceri e
simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione, le visite a domicilio non specificamente
richieste;
- l'utilizzazione di internet per offerta di servizi e consulenze gratuite,
in proprio o su siti di terzi;
c)
Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell'ordine:
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
2.
Quanto ai contenuti dell'informazione:
a) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e
indirizzi di posta elettronica, data di nascita e di formazione del professionista,
fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica,
onorificenze e quant'altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che
attiene all'attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti,
attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari
di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso
il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione
della certificazione ufficilamente riconosciuta dallo Stato);
b)
E' consentita inoltre l'utilizzazione della rete internet e del sito
web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, P. IVA e Consiglio dell'ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con
la risproduzione del testo ovvero con la precisazione dei modi o dei mezzi
per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura
riferita anche alle prestazioni on line e indicazione dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei
corrispettivi.
c)
Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussitenti anche con il consenso
dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l'annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio;
- le promesse di recupero;
- l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall'art. 19
del Codice deontologico forense).
3. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei parenti.
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