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La cosiddetta pre acquisition due diligence viene, di regola, svolta da consulenti incaricati dalla societa' acquirente e cio' proprio in virtu' del fatto che una due diligence condotta e diretta da consulenti di fiducia della societa' oggetto di indagine risulterebbe, per forza di cose, non imparziale e rischierebbe di non rappresentare la fedele fotografia dello stato di salute dell’azienda e di indirizzare l’acquirente verso soluzioni (sia in ordine alla convenienza che ai rischi e al prezzo) non perfettamente rispondenti ai suoi effettivi interessi.
E’ fin troppo evidente che un controllo sulla merce compiuto direttamente dal' ’acquirente garantisca maggiormente ques' ’ultimo, rispetto ad una dichiarazione di buona qualita' del prodotto effettuata dal venditore con contestuale vendita a scatola chiusa.
In molti casi, accanto alla due diligence posta in essere dall' acquirente, esiste gia' una due diligence preventiva compiuta dal venditore, la quale puo' avere come scopo quello di presentare e descrivere un’azienda florida e appetibile per i potenziali acquirenti o, anche, per facilitare il compito dei vari consulenti incaricati dall’acquirente di procedere alla due diligence.
Dobbiamo comunque precisare che e' perfettamente ammissibile, anche se non frequente nella prassi, che le parti si accordino affinche' la due diligence venga espletata solo da consulenti di fiducia del venditore, senza che il potenziale acquirenti sollevi contestazioni o richieda una nuova due diligence condotta da professionisti di fiducia. Questo avviene quando il soggetto che ha effettuato la due diligence per conto del venditore gode di particolare prestigio ed attendibilita'.
Piu' frequente e' l’ipotesi in cui venditore e potenziale acquirente decidono di nominare un comitato di “due diligence” composto da professionisti scelti di comune accordo o condotto da esperti, alcuni dei quali nominati dal venditore ed altri dall' acquirente.
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