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          Autore del "manuale sul trasferimento dell'azienda" (Giuffrè editore 2006)

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Condominio: la ripartizione delle spese e l'uso dei beni comuni                                                               Pubblicato su diritto e giustizia (Ed Giuffrè 2005)

Il tetto viene definito come l'insieme delle opere destinate a preservare l'interno dell'edificio dagli agenti atmosferici, nella sua parte superiore.

Il solaio ed il sottotetto, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura non vanno ricompresi tra le parti comuni. Per lastrico solare infine si intende la superficie posta sulla sommità dell'edificio che esercita la funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo dagli eventi atmosferici, pur potendo essere utilizzato per altri usi, come quello del terrazzo.

 

Il codice civile all'articolo 1117 annovera il tetto tra le parti comuni dell'edificio, la cui proprietà indivisa spetta pro-quota ai singoli condomini.

 

L'articolo 1123 del codice civile in materia di ripartizione delle spese tra condomini stabilisce la regola generale secondo la quale "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione".

 

Il comma secondo del suddetto articolo prevede un?importante deroga al principio della ripartizione delle spese in relazione al valore della proprietà. Esso infatti sancisce che: "se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne."

 

Dall'enunciato comma si desume che, nel caso in cui il tetto copra l'intero edificio, le spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Se però le spese riguardano un tetto che, per la conformazione dello stabile, copre solo una parte dell'edificio o parti di edificio in misura differente, le stesse devono essere ripartite solo tra i condomini proprietari delle unità immobiliari coperte dal tetto.

 

Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il tetto copra in misura differente diverse abitazioni. In questo caso le spese andranno ripartite in proporzione alla superficie coperta dal tetto oggetto di rifacimento.

 

Il sistema di ripartizione delle spese come previsto dal secondo comma dell'articolo 1123 c.c., sarebbe derogabile esclusivamente attraverso una convenzione sottoscritta da tutti i condomini o da una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con l'unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio (in tal senso Cass. Civ. n. 6231 del 04.06.1993).

 

Per ciò che concerne i soggetti obbligati a sostenere seppure in misura diversa le spese per il rifacimento del tetto, è evidente che i condomini che non traggono dal rifacimento alcuna utilità, non debbano sostenere alcuna spese. Ciò in ossequio al 3° comma dell'articolo 1123 il quale espressamente sancisce che: "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".  

 

Notevoli differenze e divergenze, sono previste dalla normativa vigente, in relazione alle spese di riparazione del lastrico solare, rispetto alle regole dettate in materia di rifacimento del tetto e ciò per le peculiarità del lastrico solare specie in ordine al suo utilizzo pratico.

 

Accade spesso che l'uso del lastrico, specie se utilizzato come terrazza, sia concesso in uso esclusivo al proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano dell'edificio. In tal caso la legge prescrive che, chi ha l'uso esclusivo del lastrico è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni dello stesso; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

 

Notevole rilevanza pratica, assume il dibattito circa la liceità dell'installazione e dell'appoggio di antenne televisive sui beni comuni del condominio ed in particolare sui tetti, sui lastrici solari e sulle terrazze. Tale diritto è espressamente riconosciuto al singolo condomino dall'art. 232, comma secondo, D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 il quale consente di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati. Esso si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione. A tal proposito la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che né l?assemblea dei condomini né il regolamento di condominio possono vietare l?installazione di singole antenne sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto ove tale divieto fosse consentito sarebbe menomato il diritto del singolo condomino all'uso della copertura comune, incidendo così sul diritto di proprietà dello stesso.

 

L?elaborazione giurisprudenziale ha introdotto negli ultimi tempi, un preciso orientamento in materia, ammettendo e riconoscendo il diritto in capo al singolo condomino di installare sulle parti comuni, antenne e apparecchi ricetrasmittenti, comprimendo in tal modo parzialmente il diritto di proprietà altrui; d?altro canto tale diritto deve necessariamente essere contemperato con il diritto di proprietà, dei condomini sulle parti comuni e con il diritto dei singoli proprietari degli appartamenti. E? stata ad esempio disposta dal tribunale di Terni con sentenza del 19.01.1998 la rimozione di un antenna televisiva, in quanto il proprietario della stessa doveva attraversare vari ambienti di proprietà altrui per avere accesso al locale ove l?antenna era posta, cosicché la riservatezza e la privacy del proprietario della terrazza ne risultavano ingiustamente compromesse, con notevole disagio al libero godimento del bene, specie in estate, a causa del continuo ruotare dell'antenna e del notevole ingombro della stessa e, infine dei disturbi ed interferenza ai televisori, telefoni e all'impianto stereofonico.

 

Ma non è il solo diritto di proprietà a restringere la facoltà per il singolo condomino all'installazione di antenne. Specifiche norme dettate dal legislatore i materia condominiale a volte rappresentano un ulteriore limite che non può non essere preso in considerazione da chi pretende di esercitare il diritto all'installazione di antenne.

 

Il Tribunale di Milano ha, ad esempio stabilito che l?installazione di un antenna parabolica di notevoli dimensioni sulla facciata di un condominio, essendo lesiva del decoro dell'edificio, è contraria ai canoni di utilizzo della cosa comune fissati dagli articoli 1102 e 1120 del codice civile.

 

E? assolutamente lecito che, una volta elaborato un principio Giurisprudenziale, in applicazione ed interpretazione analogica della normativa vigente, vengano poi stabilite delle deroghe, soprattutto quando il diritto in questione necessita di essere armonizzato e conciliato con altri diritti, specie se sanciti e protetti da norme costituzionali.

 

Per completezza di esposizione, è infine opportuno accennare alla disciplina dettata dal codice civile in materia di spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Dette spese debbono essere sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

 

Avv. Matteo Santini

Riferimenti Giurisprudenziali

1)     Cass. Civ. Sez. II, 19.06.2000 n. 8292

2)     Cass. Civ., Sez II, 22.06.1995, n. 7077

3)     Cass. Civ., Sez II, 13.07.1996, n. 6359

4)     Cass. Civ., Sez II, 23.12.1992, n. 13655

5)     Cass. Civ., Sez II, 19.11.1992, n. 12375

6)     Cass. Civ., Sez II, 04.06.1993, n. 6231

7)     Cass. Civ., Sez II, 08.09.1986, n. 5458

8)     Cass. Civ., Sez II, 26.01.2000, n. 855

9)     Cass. Civ., Sez II, 25.03.2004, n. 5975

 

Riferimenti Normativi

1) Articolo 1117 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)

2) Articolo 1121 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)

3) Articolo 1123 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)

4) Articolo 1125 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)

5) Articolo 1135 codice civile (R.D. 16.03.1942, n. 262)

 La trascrizione del contratto preliminare: il privilegio speciale a favore del promissario acquirente

La legge n. 30/1997, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per il promissario acquirente, di trascrivere i contratti preliminari di compravendita di immobili prevedendo altresì la costituzione di un privilegio speciale a suo favore.
Tale privilegio, sussiste anche nell'ipotesi di edifici in corso di costruzione o addirittura non ancora venuti ad esistenza.
L'articolo 2645 bis cod. civ. così come modificato dal D.L. 669/1996, sancisce che, a seguito della trascrizione del preliminare, la successiva trascrizione del definitivo (o della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932. c.c.) prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
Il promissario acquirente è pertanto ampiamente tutelato da eventuali iscrizioni pregiudizievoli verificatesi nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto preliminare ed il contratto definitivo di compravendita, grazie all'efficacia prenotativa del preliminare e alla retroattività dell'atto definitivo di vendita al momento dell'atto iniziale, che sottrae efficacia ad iscrizioni o trascrizioni ottenute medio tempore da terzi.
Nell'ipotesi in cui, non si dovesse addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita, l'art. 2775-bis sancisce che, i crediti del promissario acquirente, hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare. Il suddetto articolo introdotto dalla legge ed intitolato (credito per mancata esecuzione dei contratti preliminari), così recita: “Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare sempre che gli effetti della trascrizione  non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione  del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.” (Vedasi anche sentenza Cass. civ., sez. I, 14-11-2003, n. 17197).

Ad ulteriore tutela della posizione del promissario acquirente, l'articolo 3.5. del D.L. 669/1996 ha aggiunto all'articolo 2780 c.c. il n. 5) bis: “I crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775 – bis.”

E' palese, a giudizio di chi scrive che, per “mancata esecuzione” debba intendersi la mancata conclusione dell'atto di vendita per qualunque causa; e ciò a titolo esemplificativo per mancanza ab origine dell'efficacia del contratto o per sentenza dichiarativa di nullità del contratto o per risoluzione consensuale o giudiziale del preliminare. Nella sfera del credito garantito da ipoteca e da restituirsi, a parere di chi scrive vanno annoverate le somme versate dal promissario acquirente a titolo di caparra o anticipo sul prezzo già corrisposto al promettente alienante ma, anche le eventuali somme dovute in base al contratto preliminare a titolo di penale o le somme dovute a titolo di risarcimento del danno liquidato in sentenza dichiarativa o di accertamento di risoluzione contrattuale.

L'intenzione del legislatore di dare una maggior tutela a chi acquista, considerato comunque come contraente più debole e soprattutto più “esposto” rispetto a che vende, si palesa anche in materia fallimentare ove all'articolo 72 della legge fallimentare (come modificato dall'art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, dalla L. 28 febbraio 1997, n.30) è previsto che, in caso di un preliminare regolarmente trascritto, il promissario acquirente avrà diritto di insinuare il proprio credito di restituzione del prezzo già versato nel passivo del fallimento, godendo del privilegio di cui al citato art. 2775-bis, qualora il curatore decida di recedere dal preliminare.

Occorre a questo punto interrogarsi su di un aspetto estremamente significativo nella pratica: cosa accade nell'ipotesi in cui sull'immobile dovessero risultare ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di vendita?
Il Ministero della Giustizia è stato investito del quesito e con nota 15.04.1997 prot. 291421/35-2 ha così risposto: “.. il privilegio speciale di cui gode il credito del promissario acquirente di bene immobile oggetto di contratto preliminare trascritto ex art. 2645 –bis. c.c., prevale sulle ipoteche trascritte anteriormente”.
E' enorme la portata di una simile norma, in quanto essa consente ad una trascrizione successiva di prevalere su un'iscrizione precedente, pregiudicando notevolmente il creditore ipotecario precedente.

Al privilegio speciale di cui gode il promissario acquirente, esiste però una rilevante eccezione. Il privilegio del promissario acquirente non è infatti opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativamente a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825 – bis (art. 2775-bis secondo comma).
Ciò significa che in caso di mutuo concesso da Istituto di credito o da altro soggetto, con garanzia ipotecaria sull'immobile, l'ipoteca stessa, anche se successiva alla trascrizione del preliminare, prevarrà sulla medesima, ma solo in riferimento alla parte di mutuo che il promissario acquirente ha dichiarato in sede di preliminare, di volersi accollare.

Avv. Matteo Santini -

RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice civile art. 2645-bis
Codice civile art. 2748
Codice civile art. 2775-bis
Codice civile art. 2852
D.L. 31-12-1996, n. 669, art. 3
Legge 28-02-1997, n. 30

  Ingiustificato arricchimento della Pubblica Amministrazione                                                                             Pubblicato sul sito www.ergaomnes.net

Ogni contratto stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed il privato deve necessariamente rivestire la forma scritta “ad substantiam”. In mancanza di tale requisito formale, il contratto non è validamente concluso e, nessun rapporto di natura negoziale potrà dirsi instaurato tra la P.A. ed il privato.
Trattasi invero di una nullità di tipo assoluto e di conseguenza “insanabile”: “Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta "ad substantiam", non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta "ad substantiam" è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive” (Cass civ, S.U.,  7 marzo 2001 n. 95)
Viene pertanto categoricamente preclusa la possibilità che, rapporti contrattuali tra privato e P.A. possano nascere per comportamento concludente ai sensi dell'articolo 1327 c.c..
Cosa accade nell'ipotesi in cui un soggetto privato compia comunque una prestazione a favore della P.A. anche in assenza di contratto?
Quali azioni sono esperibili a tutela del privato?

Innanzitutto diciamo che il primo presupposto per cui al privato possa essere attribuito qualche diritto azionabile giudizialmente, è che la P.A. abbia riconosciuto l'utilità della prestazione svolta o che ne abbia tratto una qualche utilità.
Questo può avvenire o perché la P.A. oggettivamente si è avvalsa dei risultati della prestazione del privato traendone tutti i benefici o perché essa, attraverso apposita procedura ha riconosciuto il debito (Procedura di Riconoscimento del Debito).
Preclusa la possibilità di agire con l'azione di responsabilità contrattuale, nelle ipotesi sopra descritte l'unica azione esperibile dal privato è quella di ingiustificato arricchimento.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elemento costitutivo della pretesa indennitaria azionata ex art. 2041 c.c., è il configurarsi dell'indebito arricchimento da parte della P.A. che abbia riconosciuto l'utilità del servizio realizzato o espressamente riconosciuto l'esistenza di un debito.
Il vincolo tra Pubblica Amministrazione e privato, pur non potendosi qualificare come contrattuale, per carenza di forma scritta richiesta “ad substantiam”, è fonte di responsabilità e di obbligazione ex art. 2041 c.c.

Come rimedio finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del creditore, l'indennizzo ex art. 2041 c.c. configura un debito di valore e non di valuta, da liquidarsi, tenendo conto, anche, della svalutazione monetaria intervenuta tempore solutionis (Cass., 6 febbraio 1998 n. 1287). A compensare l'ulteriore pregiudizio costituito dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario, sulla somma vanno corrisposti, dal giorno del verificarsi dell'altrui arricchimento, gli interessi ad un saggio anche diverso da quello legale, nella misura non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale (Cass., 10 maggio 2001 n. 6502; Cass., 12 gennaio 1999 n. 256).
In relazione all'ipotesi di prestazioni effettuate da un imprenditore a vantaggio di ente pubblico in difetto di valido contratto, l'impoverimento subito è costituito non solo dal costo di acquisto delle merci, dei servizi e dal costo del personale, ma anche da ogni genere di spesa affrontata per eseguire le prestazioni (quota parte dei costi generali, imposte, etc.: tutti esborsi sicuramente effettivi, destinati ad essere recuperati attraverso il prezzo di vendita dei servizi) nonché del mancato guadagno per utile di impresa connesso alle prestazioni erogate (così, Cass., 11 settembre 1999 n.9690; Cass., 25 settembre 1998 n.9584).
Tutte queste voci, pertanto, debbono essere indennizzate ove l'imprenditore agisca nei confronti della P. A. con l'azione di ingiustificato arricchimento (Cass. civile, sez. III, 25-09-1998, n. 9584).

Come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, la pretesa indennitaria è in ragione dei prezzi di mercato usualmente praticati che, sarebbero stati i costi sopportati dalla P.A. per assicurarsi beni e servizi dello stesso contenuto qualitativo e quantitativo.
Pur prevedendo l'art. 2041 cod. civ. che l'indennità per indebito arricchimento sia liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito, deve rilevarsi che, nel caso di forniture di prestazioni effettuate da un imprenditore in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la diminuzione patrimoniale subita dall'imprenditore non è costituita dal solo costo d'acquisto dei beni o servizi forniti. L'impoverimento dell'imprenditore, infatti, è costituito, innanzitutto, da ogni genere di spesa affrontata per effettuare le forniture, senza che possa distinguersi tra costo di acquisto, quota parte delle spese generali destinate ad essere ammortizzate con la loro vendita, imposte corrisposte in relazione alle forniture effettuate, e costi di consegna. Trattasi, infatti, di esborsi sicuramente effettivi, destinati ad essere recuperati attraverso il prezzo della vendita, prezzo che essi concorrono a determinare.
E deve ritenersi che anche il mancato guadagno per utile d'impresa connesso a prestazioni erogate - "sine causa", costituisca perdita patrimoniale che deve entrare in conto della "diminuzione patrimoniale" subita dall'imprenditore, liquidata eventualmente ex art. 1226 cod. civ. (Cass. civile, sez. III, 25-09-1998, n. 9584 - Cass. civile, sez. I, 12-04-1995, n. 4192).
Ne consegue che, cosi come affermato dalla Corte di Cassazione in sentenza 05-06-1997, n. 5021 ove l'imprenditore abbia emesso fatture, la diminuzione patrimoniale da lui subita possa presumersi coincidente con il prezzo fatturato, ma non riscosso, e che, essendo - per converso - il vantaggio patrimoniale conseguito, in questi casi, dall'ente pubblico "accipiens", rappresentato dal valore di mercato delle merci ricevute (e cioè, dal prezzo normalmente praticato nella stessa zona per merci e contrattazioni dello stesso tipo coincidenti per quantità, qualità e contenuto accessorio ), ove il prezzo fatturato dall'imprenditore sia quello di mercato, l'importo della diminuzione patrimoniale risentita da quest'ultimo e quello dell'arricchimento conosciuto dall'ente "accipiens" coincidano, e rappresentino l'importo dovuto a titolo di indebito arricchimento.

Autore: Avv. Matteo Santini - tratto dal sito www.ergaomnes.net

Cessione del contratto di locazione e affitto d'azienda  

Pubblicato su:

Studium Fori – Roma 2004

Erga Omnes – Diritto alla Fonte – Roma 2004

Portale di professionisti: www.101professionisti.com   

Nella cessione del contratto si attua un successione a titolo particolare nel rapporto, con l'introduzione di un nuovo soggetto detto il “cessionario” il quale diviene legittimato attivo e passivo sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

 

In tema di cessione del contratto di locazione ad uso commerciale, l'art. 36 della Legge 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda.

 

Tale disposizione costituisce evidente deroga alla statuizione di cui all'articolo 1594 c.c. che vieta al conduttore di cedere il contratto di locazione, in mancanza del consenso del locatore.

 

La ratio della deroga contenuta all'articolo 36 e valevole solo per gli immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, è ravvisabile, nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento della titolarità aziendale e assicurare la continuazione delle attività commerciali.

 

Ciò è stato ravvisato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è spinta sino ad affermare che il conduttore possa procedere alla cessione del contratto anche nell'ipotesi in cui nel contratto di locazione vi sia un'apposita clausola, contenente l'espresso divieto di cessione del contratto (Cass. Civ. n. 4802/2000).

 

Nel caso di azienda costituita da una pluralità di immobili e di relativa cessione della stessa, a parere dello scrivente, è plausibile ipotizzare l'esclusione di alcune unità immobiliari dall'affitto o dalla cessione, mentre ove l'azienda venga esercitata in un unico immobile, sarebbe più arduo legittimare un'esclusione dell'immobile dall'affitto o dalla cessione, senza snaturare il contratto di affitto o cessione di azienda dei suoi connotati essenziali. Si tratterebbe invero di privare l'azienda di un suo elemento costitutivo.

 

In tal senso, la Corte di Cassazione in sentenza n. 8065/1993 ha affermato che, in caso di affitto o cessione di azienda che venga esercitata in immobile condotto in locazione, il trasferimento del diritto di godimento dell'immobile aziendale, costituisce un effetto naturale del trasferimento dell'azienda e non un effetto negoziale alla cui produzione occorra anche un distinto negozio di cessione del rapporto locativo (principio dell'automatismo della cessione).

 

In senso opposto la Cass. Civ., sez. III, ha recentemente sancito che: “non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione” (03-04-2003, n. 5137 e vedasi anche Cass. civ., sez. II, 02-02-2000, n. 1133)

 

Tale orientamento discenderebbe da una interpretazione di tipo letterale della legge 392/78 la quale recita all'art. 36 che il conduttore, ha la facoltà ("può") di cedere il contratto e può quindi anche non avvalersene. Alla stregua di tale interpretazione, la successione nel contratto di locazione non discenderebbe automaticamente dal negozio di cessione o di affitto dell'azienda quale suo effetto necessario, ma sarebbe soltanto eventuale, richiedendo comunque l'adozione, da parte del cedente e del cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione.

 

A parere di chi scrive l'interpretazione della Suprema Corte è eccessivamente restrittiva e soprattutto rischia di introdurre un orientamento giurisprudenziale che è da ritenersi corretto in presenza di determinati requisiti e condizioni ma che può divenire contrario alla spirito informatore di altre normative vigenti, in presenza di altre condizioni.

 

Ove l'azienda sia costituita da una pluralità di immobili, è certamente necessario, al fine di evitare equivoci, più o meno voluti, che nel contratto di affitto o cessione di azienda, si faccia espresso riferimento ai singoli immobili che le parti vogliono effettivamente cedere in godimento o che vengano contestualmente (o successivamente) stipulati differenti contratti di cessione locazione per i singoli immobili.

 

Ma, come in precedenza affermato, nel caso di affitto o cessione di azienda che venga esercitata nell'unico immobile condotto in locazione dal titolare dell'azienda, il trasferimento del diritto di godimento dell'immobile aziendale, dovrebbe costituire un effetto naturale del trasferimento dell'azienda e non un effetto negoziale alla cui produzione occorra anche un distinto negozio di cessione del rapporto locativo e ciò perché in caso contrario si darebbe al conduttore cedente, la facoltà di escludere dalla cessione un elemento fondamentale e costitutivo del complesso aziendale, snaturando la struttura e la funzione stessa del contratto di cessione o affitto di azienda.

 

In materia di collegamento temporale tra il contratto di cessione e affitto di azienda e la cessione del contratto di locazione, la Suprema Corte ha chiarito, con principio da ritenersi ormai consolidato, che non è affatto necessario che il contratto di affitto / cessione di azienda e la cessione del contratto di locazione siano stipulati contemporaneamente, “essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale”  (Cass. Civ. 7091/1997 e Cass. Civ. 9509/1995).

 

Nonostante il dettato normativo non richieda il consenso del locatore ceduto, è in ogni caso sancito il dovere per il conduttore di comunicare l'avvenuta cessione del contratto di locazione (art. 36 L. 392/78). Detto incombente non costituisce un requisito di validità della cessione del contratto di locazione, ma ha come unica conseguenza, l'impossibilità per il conduttore di opporre al locatore ceduto, la cessione del contratto di locazione.

 

Altra importante conseguenza dell'avvenuta comunicazione ex art. 36 è il passaggio della legittimazione passiva in capo al cessionario.

 

Legittimato ad eseguire la comunicazione anzidetta è esclusivamente il conduttore cedente con conseguente inefficacia della comunicazione effettuata da terzi soggetti (La Suprema Corte con sentenza 2675/1998 si è spinta sino a dichiarare inefficace una comunicazione ex art. 36 effettuata dal difensore del conduttore, nel corso di un giudizio pendente tra le parti originarie del rapporto).

 

Per quanto concerne la comunicazione, essa viene dalla Giurisprudenza prevalente considerata una dichiarazione a forma libera, in quanto nonostante l'indicazione della lettera raccomandata A.R. per l'effettuazione della stessa, la norma non prevede tale forma a pena di nullità e pertanto in ossequio al vigente principio sulla libertà nella forma, ove una determinata forma non venga espressamente prevista a pena di nullità, la sua mancanza non potrebbe avere come conseguenza l'invalidità del negozio.

 

Ove manchi la comunicazione, l'eventuale conoscenza della cessione acquisita altrove, non rende opponibile il negozio di cessione al locatore (Cass. Civ. 2675/1998). In tal caso, l'opponibilità della cessione, potrebbe discendere, a giudizio di chi scrive, solo nell'ipotesi di accettazione effettuata per facta concludentia dal contraente ceduto, in quanto si rientrerebbe nella regola generale sulla cessione del contratto prevista dall'articolo 1407 c.c.. Si tratterebbe in altre parole di equiparare, ai fini sostanziali e processuali, la comunicazione all'avvenuta accettazione della cessione per facta concludentia da parte del contraente ceduto, il quale venuto aliunde a conoscenza della cessione, abbia accettato la situazione di fatto, attraverso un comportamento univoco, protrattosi nel tempo.

 

Il termine per il locatore ceduto, per opporsi all'avvenuta cessione è di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa di tutti i suoi elementi (specie quelli relativi alla persona del cessionario e all'ubicazione dell'immobile).

 

L'opposizione, per la quale non è prevista alcuna forma particolare, è ammissibile unicamente per gravi motivi, intendendosi come tali esclusivamente quelli riguardanti ragioni di ordine economico o morale relative alla persona del cessionario.

 

L'avvenuta opposizione non invalida né sospende, a giudizio di chi scrive, l'efficacia della cessione della locazione, la quale continua a produrre i suoi effetti, sino all'eventuale pronuncia giudiziale che accolga l'opposizione del contraente ceduto. Questo principio ha come importante conseguenza, quella che il legittimato passivo per tutte le azioni riguardanti l'esistenza o la durata della locazione, deve considerarsi il cessionario e non il cedente e ciò, nonostante l'avvenuta formale opposizione del locatore alla cessione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione in sentenza 5305/1996, mentre in senso opposto la Suprema Corte ha affermato che l'opposizione del locatore alla cessione produce l'effetto immediato di sospendere nei suoi confronti l'efficacia della cessione” (Cass. Civ. 201/2002).

 

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Studium Fori – Roma 2004

Erga Omnes – Diritto alla Fonte – Roma 2004

Portale di professionisti: www.101professionisti.com

 

Avv. Matteo Santini

Consorzi volontari di urbanizzazione                            

Pubblicato su diritto e giustizia ( Ed. Giuffrè n. 25 del 25/06/2005)

Attraverso il consorzio di urbanizzazione, i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, si associano, al fine di realizzare su tali aree i servizi e le opere imposte dalla normativa urbanistica.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la disciplina applicabile ai consorzi di urbanizzazione non è quella prevista dal codice civile in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi (artt. 2602 ss.), ma piuttosto quella dettata in materia di comunione e di associazioni non riconosciute.

La questione sulla natura giuridica del consorzi di urbanizzazione ha dato origine ad un dibattito giurisprudenziale e dottrinale non ancora del tutto risolto.

In effetti, il consorzio di urbanizzazione non ha nel nostro ordinamento una specifica disciplina e pertanto i principi di diritto ad esso applicabili devono essere desunti, facendo riferimento ad istituti analoghi ed aventi elementi comuni, disciplinati in modo espresso dal diritto positivo.

Esso per una parte della dottrina, sarebbe caratterizzato da elementi propri della comunione di diritti reali. I consorziati attraverso il contratto di consorzio, darebbero vita ad una situazione giuridica di comunione, simile a quella che si realizza in materia di condominio e finalizzata alla gestione, godimento e manutenzione dei beni comuni. 

Sostengono molti dei sostenitori della suddetta tesi che, la disciplina sulla comunione e sul condominio sarebbe applicabile ai consorzi in questione, nel presupposto che qualunque accordo tra privati diretto a mettere in comune più beni per la loro gestione e/o godimento sarebbe qualificabile come comunione. 

In realtà considerare il consorzio di urbanizzazione come una sorta di “condominio”, sarebbe quanto meno riduttivo, specie in considerazione del peculiare scopo che i consorziati si prefiggono attraverso la costituzione del consorzio stesso. 

Si tratta di individuare una figura giuridica che pur presentando alcuni dei caratteri propri della comunione presenti elementi ulteriori, primo tra tutti lo scopo, costituito non solo dal godimento della cosa comune ma anche e soprattutto, dalla costituzione e dalla gestione delle opere di urbanizzazione. 

In considerazione dello scopo comune avente carattere non lucrativo e non imprenditoriale, si individuano nell'istituto del consorzio di urbanizzazione molti degli elementi propri delle associazioni non riconosciute, disciplinate dagli articoli 36 ss. del codice civile. 

Nel corso di questi anni si sono succeduti diversi orientamenti, diretti ad inquadrare i consorzi di urbanizzazione nell'una o nell'altra categoria o addirittura in un terzo genere: in base a tale orientamento interpretativo il contratto di consorzio sarebbe un contratto atipico con causa mista nel quale confluiscono elementi propri della comunione ed altri propri delle associazioni non riconosciute. 

I tentativi di inquadrare necessariamente la figura del consorzio di urbanizzazione, in uno specifico istituto normativo ed il conseguente svilupparsi del relativo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sono sfociati nella prassi giudiziaria, nell'identificazione di una figura giuridica che presenta i connotati sia della comunione sia dell'associazione non riconosciuta. I consorziati pertanto, attraverso il contratto di consorzio, darebbero vita ad un rapporto atipico, con aspetti sia associativi che di realità, propri della comunione. 

Come associazione stabile tra privati, che si prefiggono un fine specifico non lucrativo per un periodo di tempo determinato, il consorzio di urbanizzazione assume i connotati essenziali dell'associazione non riconosciuta. “Alle regole dettate dal codice civile (artt. 36 ss.) occorre perciò fare capo, specie per quanto attiene ai profili organizzativi ed associativi, al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile nelle varie ipotesi” (Cass. Civ. 11218/1992). 

L'interesse comune a regolamentare l'utilizzo dell'area nella prospettiva dell'urbanizzazione è il fine principale che spinge i privati a stipulare il contratto di consorzio, in adempimento del quale i contraenti si impegnano a realizzare i servizi e le opere imposte dalle prescrizioni urbanistiche. Esistono però caratteristiche peculiari che ci impongono di non considerare sic et simpliciter il consorzio di urbanizzazione come una semplice associazione non riconosciuta, ma di approfondire il dibattito sulla natura giuridica e soprattutto sulla disciplina da applicarsi nella pratica. 

Gli elementi propri della comunione sarebbero desumibili dalla natura propter rem delle obbligazioni e dei vincoli consortili. Si tratta di diritti ed obbligazioni che incombono sul consorziato in quanto proprietario del terreno e a cui il consorziato non potrebbe rinunziare e meno di un'alienazione a favore di terzi della propria quota consortile. Vi sarebbero pertanto elementi di realità – comunione, disciplinati dalle norme proprie della comunione e delle obbligazioni propter rem. La qualità di consorziato e di proprietario sarebbero pertanto inscindibili e non si potrebbe rinunziare ad una senza rinunziare all'altra. 

Nella prassi giudiziaria si è tentato di porre l'accento non solo sulla qualificazione giuridica dell'istituto in astratto, ma soprattutto sugli aspetti pratico – organizzativi ed applicativi, relativi all'attività del consorzio.  

Per la costituzione del consorzio, stante la causa associativa dello stesso, troveranno applicazione le norme previste in materia di associazioni non riconosciute (e per analogia anche quelle sulle associazioni riconosciute), mentre per la costituzione, gestione e manutenzione dei beni comuni sarà necessario tenere in considerazione le norme dettate in materia di condominio e comunione. Nasce così una corrente di pensiero diretta a qualificare il contratto di consorzio come un contratto atipico, con elementi tipici sia della comunione sia delle associazioni non riconosciute e con applicazione a seconda dei casi specifici della disciplina dettata per l'uno o per l'altro istituto. E ciò avverrà sulla base nei noti principi della prevalenza o della combinazione. 

L'elaborazione giurisprudenziale ha propeso talvolta per la causa associativa, talvolta per la causa costitutiva di una comunione volontaria. 

 Per l'impugnazione delle delibere assembleari, ad esempio, non dovrà essere rispettato il termine di decadenza di 30 giorni previsto in materia condominale per l'impugnativa delle delibere, ma esse potranno essere in ogni caso censurabili dinnanzi all'autorità giudiziaria senza termini di decadenza (Tribunale di Milano 18.09.2000),m così come previsto in materia di associazioni. 

Per le spese relative alla lottizzazione la Suprema Corte in sentenza 1125/1994 ha stabilito che in ottemperanza all'articolo 1101, secondo comma, del codice civile (in materia di comunione), esse si ripartiscono in proporzione alle quote dei partecipanti. 

Per ciò che concerne le maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere assembleari (quorum costitutivo e deliberativo), si dovrà fare riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 1136 del codice civile (in materia condominiale) e non a quella prevista dall'articolo 21 codice civile in materia di associazioni non riconosciute (Cass. Civ. 3665/2001). 

In materia di diritto di recesso del singolo consorziato, stante la natura propter rem, egli non potrà recedere dal contratto di consorzio, senza alienare la propria quota a favore di un terzo (Cass. Civ. 11218/1992). 

Con riferimento alla disciplina giuridica da applicarsi ai consorzi di urbanizzazione merita particolare attenzione la sentenza della Corte di Cassazione, sez. civile, n. 3665 del 14.03.2001, la quale ha stabilito che pur appartenendo il consorzio alla categoria delle associazioni non riconosciute, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti assume rilievo decisivo ai fini della disciplina applicabile, la volontà dei consorziati contenuta nelle norme statutarie. 

La sentenza ha pertanto tentato di inquadrare in astratto la figura del consorzio di urbanizzazione, lasciando però alla libera determinazione delle parti contraenti la scelta circa la disciplina applicabile nella pratica. 

A parere dello scrivente per determinare l'esatta natura giuridica di un istituto non si può certamente prescindere dalla struttura, dall'organizzazione e dagli aspetti connessi alle applicazioni nella pratica, ma si deve comunque dare rilievo preminente ai fini qualificatori, allo scopo essenziale e alla causa principale del contratto, che resta comunque quella associativa, diretta alla costituzione e gestione delle opere di urbanizzazione.

Avv. Matteo Santini

Il diritto allo sfruttamento dell'immagine altrui                       Pubblicato su Diritto & Giustizia (Ed. Giuffré 2005)

Il diritto all'immagine è regolamentato prevalentemente all'articolo 10 del codice civile nonché dagli articoli 96 e 97 legge 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d'autore).L'articolo 10 del codice civile disciplina l'abuso dell'immagine altrui, imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell'abuso da parte di colui che espone o pubblica l'immagine, fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti. 

Come appare ictu oculi, il suddetto articolo anziché disciplinare e definire il concetto di immagine o di diritto all'immagine, si occupa esclusivamente dell'abuso che terzi soggetti possano fare dell'immagine altrui, demandando alla normativa specifica i casi e le circostanze in cui è ammesso l'utilizzo a fini espositivi o di pubblicazione dell'immagine altrui. 

La legge sulla protezione del diritto di autore all'articolo 96 individua nel consenso dell'interessato, l'elemento che esime dalla responsabilità civile, il soggetto che espone, riproduce o mette in commercio l'immagine altrui. 

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio avente ad oggetto non il diritto stesso all'immagine, il quale resta personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio. 

Laddove si faccia riferimento al consenso dell'interessato, il primo aspetto da affrontare, concerne la forma che deve rivestire la manifestazione di volontà. La normativa vigente non impone alcuna forma vincolata per la manifestazione del consenso, potendo essa manifestarsi in forma espressa od implicita. Il problema derivante da una manifestazione di consenso implicita, è certamente quello dell'individuazione dei limiti del consenso stesso, sia con riferimento ai limiti soggettivi (soggetto a favore del quale il consenso viene prestato) che a quelli oggettivi (efficacia limitata ai fini per i quali il consenso è stato prestato, modalità di divulgazione, estensione temporale). 

L'importanza della definizione dei limiti del consenso all'uso dell'immagine deriva dal fatto che essi, pur non condizionandone la validità, circoscrivono l'efficacia del consenso alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo, per lo scopo e secondo le forme previste dall'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se esso è tacito. 

L'abusiva e non autorizzata pubblicazione dell'immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi e d'altra parte, determina la difficoltà a commercializzare al meglio la propria immagine anche con riferimento a servizi o prodotti diversi. 

Ovviamente ai fini del risarcimento di tipo patrimoniale per diffusione abusiva dell'immagine altrui, riveste ruolo fondamentale la notorietà del soggetto. La persona deve, infatti, essere in grado di trarre vantaggi di tipo patrimoniale dall'utilizzo della propria immagine, comportando l'uso non autorizzato da parte di terzi, un danno qualificabile come lucro cessante (prezzo del consenso e prezzo dell'immagine). 

Questo non significa affatto che la diffusione non autorizzata a fini commerciali, dell'immagine di persona non nota, possa ritenersi lecita, ma esclusivamente che la quantificazione della somma risarcibile è determinata dal “prezzo” dell'immagine del soggetto e quindi proporzionale al suo grado di notorietà. 

In caso di diffusione non autorizzata dell'immagine di persona non nota, il soggetto danneggiato avrà in ogni caso diritto di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento dell'illiceità del comportamento del terzo, domandare la cessazione della diffusione dell'immagine, il risarcimento del danno esistenziale (Tribunale di Forlì 09-10-2002) e del danno morale qualora l'illecito commesso integri anche gli estremi di un reato. 

In effetti, la Corte di Cassazione Sezione Civile, in sentenza n. 5790 del 10.11.1979 ha escluso espressamente la risarcibilità del danno morale in ipotesi di lesione del diritto all'immagine, qualora l'illecito commesso non integri gli estremi di un reato. 

Si individua pertanto, nei casi di abuso nell'utilizzo dell'immagine altrui, una responsabilità di natura civilistica, di tipo extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile, per mancanza del consenso della persona autorizzata. 

Una responsabilità di tipo contrattuale potrebbe invece ipotizzarsi in tutte quelle ipotesi in cui, pur essendo presente il consenso del soggetto interessato, il terzo nell'utilizzo dell'immagine altrui oltrepassi le modalità, i limiti di tempo, di luogo e lo scopo, previsti dall'atto del consenso. 

Vi sarà infine anche una responsabilità penale qualora l'utilizzo dell'immagine altrui, comporti per il soggetto interessato, una lesione della propria reputazione, penalmente rilevante. 

Il ragionamento circa la natura giuridica del danno risarcibile non è puramente teorico ed accademico, ma è estremamente rilevante per finalità pratiche, specie per ciò che concerne i termini di prescrizione dell'azione giudiziaria (5 anni per la responsabilità extracontrattuale e 10 anni per quella contrattuale) e per la quantificazione dei danni risarcibili. 

Un'analisi approfondita della materia del diritto all'immagine, non può prescindere dalla considerazione dell'articolo 97 della legge 633/1941 il quale così recita: “Non occorre il consenso della persona ritratta, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”. 

La disposizione sopra citata introduce importanti deroghe al principio nella necessità del consenso alla diffusione della propria immagine, sancendo l'irrilevanza del consenso in ipotesi tassative quali, la notorietà della persona ritratta, le necessità di giustizia o di polizia (foto e riprese avvenute nel corso di processi), gli scopi scientifici, didattici o culturali e le cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.  

La riproduzione dell'immagine del soggetto famoso è lecita esclusivamente, quando la sua diffusione intenda soddisfare l'interesse pubblico all'informazione o alla conoscenza della sua immagine e non certo quando sia finalizzata all'esclusivo o prevalente scopo della commercializzazione della stessa. 

Solo la presenza di prioritarie esigenze di pubblica informazione, rende lecita la divulgazione dell'immagine del V.I.P. anche in mancanza del suo consenso e tale esigenza non sussiste certamente nel caso di pubblicazione dell'immagine in periodici che non perseguono fini di informazione, bensì sono diretti a soddisfare a fini di lucro, la morbosa curiosità dei lettori (Pretura di Milano 19-12-1989). 

Il significato e la ratio della norma che consente la pubblicazione dell'immagine del V.I.P. a prescindere dal consenso, è stata nel corso degli anni ampiamente e astutamente travisata da coloro i quali, in una logica lucrativa senza limiti, hanno camuffato l'intento commerciale e pubblicitario dietro la parvenza di un ipotetico e velleitario diritto all'informazione in riferimento alla conoscenza dell'immagine del soggetto famoso. 

La giurisprudenza di legittimità e di merito è dovuta più volte intervenire nel corso degli anni, per fronteggiare questa crescente tendenza ad abusare dell'utilizzo dell'immagine altrui, attraverso subdoli ed astuti accorgimenti diretti ad eludere l'applicazione della normativa in vigore e soprattutto a mistificare la ratio dell'articolo 97 della legge sulla protezione del diritto di autore. 

Il criterio interpretativo che deve sovrintendere all'esame del comportamento del soggetto che utilizza l'immagine altrui, è quello della prevalenza dello scopo informativo rispetto a quello lucrativo. Solo in questo modo e smascherando ogni astuto accorgimento che viene utilizzato al fine di alterare il significato dell'articolo 97 della legge 633/1941 che si riuscirà in futuro ad evitare la sempre più crescente tendenza ad utilizzare a fini commerciali e pubblicitari, l'immagine del soggetto famoso, facendosi scudo con inesistenti esigenze di diritto all'informazione. 

L'intervento giurisprudenziale più efficace è stato certamente quello indirizzato ad individuare le forme più subdole dirette ad eludere la necessità del consenso della persona della quale si utilizza l'immagine. Così ad esempio, è stata ritenuta illegittima l'utilizzazione nell'ambito di una campagna pubblicitaria, di oggetti usati da un personaggio (Lucio Dalla) per caratterizzare la sua personalità (Pretura di Roma 18-04-1984). 

Anche l'utilizzo, nell'ambito di una campagna pubblicitaria, dell'immagine di un sosia di un personaggio famoso, è stato ritenuto illecito, in quanto l'attrice famosa, subirebbe una lesione del proprio diritto all'immagine in conseguenza della pubblicazione di fotografie di suoi sosia, qualora queste siano realizzate con modalità tali, da ingenerare in un lettore di media avvedutezza, l'erroneo convincimento che la persona effigiata sia l'attrice in questione e non il sosia. 

L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, non solo quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso della altre circostanze previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.  

In conclusione, si può affermare che sulla base del diritto vigente esiste un valore economico del proprio nome e della propria immagine ed il danno causato dallo sfruttamento non autorizzato del nome da parte di terzi, è pari al prezzo che il soggetto interessato avrebbe ottenuto se avesse “ venduto” ad altri il diritto ad utilizzare la propria immagine. Pertanto il discorso in esame rientra pienamente in una logica strettamente commerciale, nel presupposto che il prezzo della propria immagine è direttamente proporzionale al grado di notorietà. E come necessario corollario, questa logica ha determinato una politica di sfruttamento economico dell'immagine, non solo da parte dei soggetti titolari del relativo diritto, ma anche da parte di terze persone che al fine di utilizzare l'effigie altrui per motivi di lucro, ricorrono a subdoli artifizi diretti ad eludere la norma che individua nel consenso dell'interessato l'elemento autorizzante la diffusione a fini commerciali dell'immagine.

 Avv. Matteo Santini

La quantificazione del danno in caso di abusivo utilizzo dell'immagine altrui

Pubblicato su Diritto & Giustizia (Ed. Giuffré n. 29 del 2005)

La tutela dell'immagine di un soggetto, si esplica nel diritto di ogni persona, nota o sconosciuta, ad opporsi ad un'abusiva e non autorizzata divulgazione da parte di terzi, delle proprie sembianze e fattezze. Questo significa che la normativa vigente, attribuisce ad ogni individuo il c.d. “right to be alone” (diritto di essere lasciato solo), al riparo da indebite interferenze che possano costituire un'aggressione alla nostra Privacy.

 

Il diritto alla riservatezza, consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale, dalla conoscenza e curiosità pubblica ma anche nel potere di controllare che i dati che ci riguardano, siano trattati in modo corretto e veritiero. In questo senso il diritto all'immagine, intendendosi per tale, la rappresentazione delle sembianze individuali, costituisce una species rispetto alla più ampia categoria del diritto alla riservatezza.

 

Il diritto all'immagine, che rientra a pieno titolo tra i diritti della personalità, è il diritto della persona ritratta a non veder resa pubblica o sfruttata la propria immagine, vale a dire il diritto alla non conoscenza delle sembianze fisiche di una persona. Si tratta di un diritto assoluto e a cui neanche il soggetto titolare potrebbe rinunziare, privandosene definitivamente o alienandolo ad altri.

 

D'altra parte, è stato elaborato anche un contenuto positivo del diritto all'immagine, consistente nel diritto di ognuno di decidere quando ed entro quali limiti apparire in pubblico e di sfruttare economicamente la propria immagine ed il proprio ritratto, ottenendo un corrispettivo in cambio del consenso alla diffusione.

 

In quest'ottica si delinea il criterio risarcitorio primario, elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento agli utilizzi non autorizzati dell'immagine altrui da parte di terzi. Il metodo fondamentale per la quantificazione del risarcimento viene individuato nel c.d. prezzo del consenso, ovvero nel prezzo che il soggetto del quale è stata utilizzata l'immagine avrebbe ottenuto, qualora avesse concesso ad altri il diritto a diffondere a fini commerciali e pubblicitari la propria immagine. 

 

Si tratta di danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto per fini commerciali (Cass. civ., sez. I, 16-04-1991, n. 4031 - Trib. Torino, 7 aprile 1954 - Cass. Civ. 10-11- 1979, n. 5790).

 

E' evidente che per legittimare una domanda di risarcimento di danno patrimoniale, vi debba essere necessariamente un pregiudizio economico.

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